E’ illegittima la clausola di un bando di gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di riscossione ordinaria delle entrate comunali ICI e TARSU, che, anche per il requisito speciale del possesso del capitale minimo di € 10 milioni, necessario ai fini dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ex art. 53 del D.L.vo 447 del 1997,
consente alle imprese partecipanti il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 49 del D.L.vo n. 163 del 2006; infatti,
l’affermata generale ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento a
tutti gli appalti trova un limite laddove, ai fini della partecipazione
ad una gara, sia necessario il possesso di un requisito soggettivo
personalissimo, come quello del capitale sociale minimo, espressamente
preordinato a garantire all'amministrazione appaltante l’affidabilità
dell’impresa partecipante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2010, proposto da:
Società Tre Esse Italia a r.l., in persona del legale rappresentante p.
t., rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Gaggioli, con domicilio
eletto presso l’Avv. Raponi in Latina, corso Giacomo Matteotti n. 208;
contro
Comune di Ponza, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso
dall'avv. Salvatore Della Corte, con domicilio eletto presso il Tar del
Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
nei confronti di
Società Pubblialifana a r.l., in persona del Sindaco p. t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Benedetto, con domicilio
eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
Società Duomo Gpa a r.l. non costituita;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento del servizio di riscossione ordinaria delle entrate
comunali ICI e TARSU assunto con deliberazione della G.M. n. 6 del
23.2.10 alla ditta Pubblialifana s.r.l.;
- dei verbali di gara, con particolare riferimento al primo del 4.2.10;
- del bando di gara nei profili di seguito evidenziati:
punti 7 n. 1 e p. 11, contenuto n. 5 della busta "A");
art. 16 secondo comma;
p. 11 contenuto n. 7 della busta "A";
omessa previsione della dimostrazione della capacità economica e
finanziaria;
omessa previsione della cauzione provvisoria e dell’impegno del
fideiussore;
art. 8 comma 1 del Capitolato per inosservanza del termine dilatorio di
30 gg. per la stipula del contratto;
e per la privazione degli effetti del contratto stipulato tra la
stazione appaltante e la società Pubblialifana s.r.l.;
in via gradata, per l’annullamento della determina del Sindaco n. 18
del 18.12.2009 e della successiva sostituzione di un membro della
commissione giudicatrice disposta con deliberazione G. M. n. 2 del
5.2.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponza e della
società Pubblialifana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott.
Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 16 marzo 2010 e depositato il giorno 17,
la società Tre Esse Italia ha impugnato gli atti in epigrafe descritti,
relativi alla gara per l’affidamento del servizio di riscossione
ordinaria delle entrate comunali ICI e TARSU nel comune di Ponza.
2) A sostegno del gravame deduce le seguenti censure:
I) Inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicatario per insussistenza
degli specifici poteri procuratori in capo al firmatario sig. Umberto
Riselli.
II) Illegittimità del bando per disapplicazione del comma 7 septies
dell’art. 32 del D. L. n. 207/08.
L’aggiudicataria non poteva partecipare in quanto carente del capitale
sociale nella misura minima di € 10.000.000, ai fini dell’iscrizione
nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, e doveva
essere esclusa in sede di verifica dell’aggiudicazione.
Nella specie non è utilizzabile l’istituto dell’avvalimento, che non
può incidere su una norma primaria.
III) Tenuto conto dell’importo a base d’asta pari a € 1.445.482,22 per
sette anni di appalto, la quota di contribuzione da versare a favore
dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. doveva essere di € 70,00 e non €
50,00.
IV) Violazione di legge. Disapplicazione dell’art. 41 D.L.vo 163/06.
L’aggiudicataria, non avendo prodotto in gara le referenze bancarie
andava esclusa.
V) Violazione dell’art. 75 commi 1 e 8 e dell’art. 113 comma 1 del
D.L.vo 163/06.
La cauzione provvisoria non è stata resa dall’aggiudicataria nel suo
importo corretto e ciò doveva determinare l’inibizione a concorrere.
VI) Violazione dell’art. 11 comma 10 del D.L.vo 163/06.
L’Amministrazione non ha rispettato il termine di trenta giorni tra
l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.
VII) Illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice per
violazione dell’art. 84 commi 8 e 10 del D.L.vo, in quanto nominata
anteriormente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione
delle offerte.
3) In data 13 aprile 2010 si sono costituiti in giudizio il comune di
Ponza e la controinteressata Pubblialifana s.r.l., quest’ultima
eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva
impugnazione del bando di gara.
4) Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010, la causa è stata
riservata per la decisione.
5) In via preliminare, va rigettata l’eccezione di tardività per omessa
impugnazione nei termini del bando, in particolare dell’art. 16 2° cpv,
laddove prevede che "l’avvalimento è consentito nei termini di cui
all’art. 49 del D.L.vo per tutti i requisiti richiesti ai fini della
partecipazione della presente gara".
6) Come è noto, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza
amministrativa, in tema di gara d'appalto per l'aggiudicazione dei
contratti delle p.a., va escluso che debbano essere immediatamente
impugnate le clausole del bando o della lettera di invito che non
incidano direttamente ed immediatamente sull'interesse del soggetto a
partecipare alla gara, e, dunque, non determinino, per lo stesso, un
immediato arresto procedimentale (ex multis Cons. St., Sez. VI,
30.9.2008 n. 4699).
7) Nella fattispecie, la clausola del bando in argomento non incide
sull’interesse della ricorrente a partecipare alla gara.
Ciò che contesta la ricorrente è l’applicazione della clausola, laddove
l’Amministrazione ha ritenuto che l’avvalimento fosse consentito anche
per il requisito speciale del possesso del capitale minimo di € 10
milioni ai fini dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ex art.
53 del D.L.vo 447/97.
8) Correttamente, quindi, la ricorrente ha impugnato la clausola del
bando unitamente all’atto applicativo della stessa.
9) Nel merito il ricorso è fondato.
10) Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente
contesta la disapplicazione del comma 7 septies dell’art. 32 del D. L.
n. 207/08.
Sostiene che la società aggiudicataria non poteva partecipare alla
gara, in quanto carente del capitale sociale nella misura minima di €
10.000.000, ai fini dell’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti
privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, e doveva essere esclusa in sede di verifica
dell’aggiudicazione.
Nella specie non è utilizzabile l’istituto dell’avvalimento che non può
incidere su una norma primaria quale il comma 7 septies dell’art. 32
del D. L. n. 207/08.
11) La censura coglie nel segno.
12) L’avvalimento è previsto dall’art. 49 del D.L.vo 163/06 secondo il
quale "Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro
soggetto".
13) Il contratto di avvalimento, utilizzabile in sede di gare ex art.
49 d.lg. n. 163 del 2006 avente carattere atipico nell'ambito
dell'autonomia contrattuale che il nostro ordinamento garantisce alle
parti ex art. 1322 c.c., è il negozio con cui l'impresa ausiliaria pone
a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda
(intesa quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle
attività di impresa ex art. 2555 c.c.) e può rivestire qualunque forma,
anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere
provata in qualunque modo idoneo, così come può essere considerata
idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento la
compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria nella
busta contenente i documenti dell'impresa concorrente di partecipazione
alla gara (cfr. TAR Lazio Sez. I 3.12.2009 n. 12455).
14) Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’affermata generale
ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento (anche in giurisprudenza,
cfr. C.d.S. 3762/09) trova un limite – come nel caso di specie –
laddove ai fini della partecipazione a una gara sia necessario il
possesso di un requisito soggettivo personalissimo come quello del
capitale sociale minimo preordinato a garantire all'amministrazione
appaltante l’affidabilità dell’impresa partecipante.
15) Il ricorso deve pertanto essere accolto e, conseguentemente, deve
essere annullata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società
Pubblialifana a r. l. (per la durata di sette anni) proclamata con
determina n. 6 del 23.2.2010.
16) Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, osserva il Collegio
che in data 25 febbraio 2010 è stato stipulato il contratto tra il
Comune di Ponza e l’aggiudicataria.
17) Il contratto, quindi, deve essere dichiarato inefficace con
decorrenza dalla notificazione della sentenza al Comune di Ponza e,
vista l’espressa domanda della ricorrente sul punto, deve essere
disposto il subentro della società Tre Esse Italia nella esecuzione.
18) Per il periodo intercorrente tra il 25.2.2010 e la data di
effettivo subentro, va riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del
danno per equivalente, nella misura del 5 per cento del valore del
contratto limitatamente al periodo di mancata esecuzione della
prestazione.
19) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, R.G. 239/10 lo accoglie e per
l’effetto:
- annulla l’aggiudicazione definitiva;
- dichiara l’inefficacia del contratto;
- ordina il subentro della ricorrente nel contratto;
- condanna il Comune resistente al risarcimento del danno per il
periodo antecedente il subentro;
il tutto nei termini e modi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre
2010 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/11/2010