«Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni –
Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto –
Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di
origine per inottemperanza a un ordine giudiziale»
Nel procedimento C 394/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della
Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza 27 giugno 2007, pervenuta in
cancelleria il 22 agosto 2007, nella causa
Marco Gambazzi
contro
DaimlerChrysler Canada Inc.,
CIBC Mellon Trust Company,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ileši?,
A. Tizzano, A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. M. A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre
2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Gambazzi, dagli avv.ti B. Nascimbene e M. Condinanzi;
– per la DaimlerChrysler Canada Inc. e la CIBC Mellon Trust Company,
dagli avv.ti F. Alvino, S. Pravettoni e A. Anglani;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per il governo ellenico, dalle sig.re T. Papadopoulou e O. Patsopoulou,
in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dalle sig.re Z. Bryanston-Cross, I. Rao
e M. Gray, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A. M. Rouchaud
Joët, E. Montaguti e dal sig. N. Bambara, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del
18 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9
ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo
modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione
della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU
L 285, pag. 1), nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione
della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
(GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
2 La questione è sorta nell’ambito di una controversia tra il sig. Gambazzi,
residente in Lugano (Svizzera), e le società DaimlerChrysler Canada Inc. (in
prosieguo: la «DaimlerChrysler») e CIBC Mellon Trust Company (in prosieguo: la
«CIBC»), aventi sede in Canada, in merito all’esecuzione in Italia di due
decisioni emesse nel Regno Unito.
Contesto normativo
La Convenzione di Bruxelles
3 Le condizioni secondo cui le decisioni emesse in uno Stato contraente
vengono riconosciute ed eseguite in un altro Stato contraente sono disciplinate
dagli artt. 25-49 della Convenzione di Bruxelles, collocati nel suo titolo III,
rubricato «Riconoscimento ed esecuzione».
4 L’art. 25 di tale Convenzione prevede quanto segue:
«Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere
dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale
di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato
di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese
giudiziali».
5 L’art. 27, punti 1 e 2, di detta Convenzione così dispone:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto;
2) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o
comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi
possa presentare le proprie difese».
6 L’art. 29 della Convenzione di Bruxelles, che riguarda il
riconoscimento delle decisioni, e il suo art. 34, terzo comma, relativo
all’esecuzione di queste ultime, prevedono, in termini identici, quanto segue:
«In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del
merito».
La Convenzione di Lugano
7 La Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16
settembre 1988 (GU L 319, pag. 9; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano»),
trae origine dalla creazione dell’Associazione europea di libero scambio e
dall’istituzione, fra gli Stati contraenti di quest’ultima e gli Stati membri
delle Comunità europee, di un sistema analogo a quello della Convenzione di
Bruxelles.
8 L’art. 27, punto 1, della Convenzione di Lugano così dispone:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto».
9 Secondo la dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati
firmatari della Convenzione di Lugano, membri delle Comunità europee, è
«appropriato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nell’interpretare
la Convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti
nella giurisprudenza risultante dalla Convenzione di Lugano».
10 Parallelamente, l’art. 1 del protocollo n. 2, relativo
all’interpretazione uniforme della Convenzione di Lugano, pone a carico di ogni
Stato contraente l’obbligo di «tenere debitamente conto (…) dei principi
definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati
contraenti».
Causa principale e questione pregiudiziale
11 Dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte
risulta che, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta dalla
DaimlerChrysler e dalla CIBC nei confronti del sig. Gambazzi, la High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division, in data 26 febbraio 1997 ha
emesso, su istanza della DaimlerChrysler e della CIBC, un’ordinanza che, da un
lato, vietava al sig. Gambazzi, a titolo di provvedimento provvisorio, di
disporre di taluni dei suoi beni («freezing order») e, dall’altro, gli
ingiungeva di divulgare alcune informazioni relative a determinati suoi beni
nonché di esibire i documenti in suo possesso riguardanti la domanda principale
(«disclosure order»). Il giorno 11 marzo 1997, tale ordinanza è stata notificata
dalle autorità svizzere al sig. Gambazzi, il quale si è regolarmente costituito
nel procedimento dinanzi alla High Court.
12 Il sig. Gambazzi non si è conformato, o perlomeno non completamente, al
«disclosure order». Pertanto la High Court, il 10 luglio 1998, su istanza della
DaimlerChrysler e della CIBC, ha emesso un’ordinanza in forza della quale
sarebbe stato vietato al sig. Gambazzi continuare a partecipare al procedimento
se non avesse ottemperato, entro il termine impartito, agli obblighi di
divulgazione delle informazioni e dei documenti richiesti («unless order»).
13 Il sig. Gambazzi ha proposto vari ricorsi contro il «freezing order», il
«disclosure order» e l’«unless order». Tutti questi ricorsi sono stati respinti.
14 Il 13 ottobre 1998 la High Court ha emesso un nuovo «unless order».
15 Il sig. Gambazzi, non avendo completamente adempiuto, entro il termine
impartito, gli obblighi stabiliti in quest’ultima ordinanza, è stato considerato
colpevole di «contempt of Court» (oltraggio alla Corte) ed è stato escluso dal
procedimento («debarment»).
16 Con sentenza 10 dicembre 1998, completata da un’ordinanza 17 marzo 1999
(in prosieguo: le «decisioni della High Court»), la High Court ha statuito come
se il sig. Gambazzi fosse stato contumace e ha accolto le domande della
DaimlerChrysler e della CIBC, condannando il sig. Gambazzi a versare loro, a
titolo di risarcimento danni, le somme di CAD 169 752 058 e di CAD 71 595 530,
nonché di USD 129 974 770, maggiorate delle spese accessorie.
17 Su istanza della DaimlerChrysler e della CIBC, la Corte d’appello di
Milano, con decreto 17 dicembre 2004, ha dichiarato esecutive in Italia le
decisioni della High Court.
18 Il sig. Gambazzi ha proposto ricorso contro quest’ultimo decreto. Egli
sostiene che le decisioni della High Court, essendo state emesse in violazione
dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio, non possono essere
riconosciute in Italia poiché contrarie all’ordine pubblico ai sensi dell’art.
27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.
19 In tale contesto la Corte d’appello di Milano, investita di detto
ricorso, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se, sulla base della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1,
della Convenzione di Bruxelles, il giudice dello Stato richiesto del
provvedimento di esecutività possa tenere conto del fatto che il giudice dello
Stato che ha emesso il provvedimento ha negato alla parte soccombente,
costituitasi in giudizio, di svolgere qualsiasi difesa successivamente
all’adozione di un provvedimento di esclusione (“debarment”) nei termini sopra
riferiti; ovvero se l’interpretazione di detta disposizione, unitamente ai
principi ricavabili dagli artt. 26 e segg. della Convenzione, circa il reciproco
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito comunitario,
osti a che il giudice nazionale possa considerare lesivo dell’ordine pubblico,
nell’accezione di cui all’art. 27, punto 1, lo svolgimento di un processo civile
in cui una parte sia impedita nell’esercizio del diritto di difesa, in forza di
un provvedimento di esclusione del giudice, a ragione del mancato adempimento di
un suo ordine».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, alla
luce della clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della
Convenzione di Bruxelles, il giudice dello Stato richiesto possa tener conto del
fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del
ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito
dinanzi ad esso, ma che è stato escluso dal procedimento con ordinanza per non
aver ottemperato agli obblighi imposti con un’ordinanza adottata precedentemente
nell’ambito dello stesso procedimento.
Sulla qualificazione delle decisioni della High Court alla luce dell’art. 25
della Convenzione di Bruxelles
21 In via preliminare, occorre esaminare se le decisioni della High Court
costituiscano decisioni ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Bruxelles o
se, come sostiene il sig. Gambazzi, esse non rispondano a tale definizione, non
essendo state adottate nel rispetto dei principi del contraddittorio e del
diritto a un processo equo.
22 A tale riguardo, va rammentato che l’art. 25 della Convenzione di
Bruxelles riguarda indistintamente tutte le decisioni emesse dai giudici degli
Stati contraenti.
23 È vero che la Corte ha rilevato che l’insieme delle disposizioni della
Convenzione di Bruxelles, tanto quelle del titolo II, relative alla competenza,
quanto quelle del titolo III, sul riconoscimento e sull’esecuzione, esprimono
l’intenzione di aver cura che, nell’ambito degli obiettivi della Convenzione
stessa, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si
svolgano nel rispetto dei diritti della difesa. Tuttavia, essa ha ritenuto
sufficiente, affinché decisioni siffatte rientrino nell’ambito di applicazione
di detta Convenzione, che si tratti di decisioni giurisdizionali che, prima del
momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengano richiesti in
uno Stato diverso da quello di origine, sono state oggetto, o avrebbero potuto
essere oggetto, in detto Stato di origine, secondo modalità diverse, di
un’istruzione in contraddittorio (sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79,
Denilauler, Racc. pag. 1553, punto 13).
24 In tal senso, per esempio, le sentenze pronunciate in contumacia
rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, come
risulta dal suo art. 27, punto 2, che contempla espressamente il caso del
convenuto contumace.
25 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue
conclusioni, le decisioni della High Court sono state rese sotto forma di
sentenza e di ordinanza in contumacia all’interno di un procedimento civile che,
in linea di principio, si conforma al principio del contraddittorio. Il fatto
che il giudice abbia statuito come se il convenuto, regolarmente costituitosi,
fosse stato contumace non può essere sufficiente a rimettere in discussione la
qualificazione delle decisioni intervenute. Tale circostanza può essere presa in
considerazione solo sul piano della compatibilità di dette decisioni con
l’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Sulla presa in considerazione dell’esclusione del convenuto dal procedimento
alla luce dell’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles
26 Nella sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach (Racc. pag. I-1935,
punto 23), la Corte ha dichiarato che, sebbene non le spetti definire il
contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a
controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può
ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice
di un altro Stato contraente.
27 A tale riguardo, la Corte ha precisato che il ricorso alla clausola
dell’ordine pubblico è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o
l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente
contrastassero in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato
richiesto, in quanto lesivi di un principio fondamentale. La lesione dovrebbe
costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata
essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto
riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (sentenza
Krombach, cit., punto 37).
28 Quanto all’esercizio dei diritti della difesa cui fa riferimento la
questione pregiudiziale, la Corte ha rammentato che esso occupa una posizione
eminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo equo e figura
tra i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri e dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti
dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, tra i quali
particolare significato riveste la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 (v., in tal senso, sentenza Krombach, cit., punti 38 e 39).
29 Vero è che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della
difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a
restrizioni. Tuttavia, queste ultime devono rispondere effettivamente ad
obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e
non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una violazione manifesta e
smisurata dei diritti così garantiti.
30 Il governo del Regno Unito ha osservato che l’istituzione del «freezing
order», del «disclosure order» e dell’«unless order» è diretta a garantire
l’equità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia.
31 Si deve ammettere che un obiettivo simile può giustificare una
restrizione dei diritti della difesa. Come rilevano i governi italiano ed
ellenico, gli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri
prevedono sanzioni nei confronti di coloro che, nell’ambito di un processo
civile, adottano un comportamento dilatorio che si risolverebbe, in definitiva,
in un diniego di giustizia.
32 Tuttavia, sanzioni siffatte non devono essere manifestamente
sproporzionate rispetto allo scopo perseguito, che consiste nell’assicurare
l’efficace svolgimento del procedimento al fine di una corretta amministrazione
della giustizia.
33 Per quanto riguarda la sanzione adottata nella causa principale, ossia
l’esclusione del sig. Gambazzi da qualsiasi partecipazione al procedimento, si
tratta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue
conclusioni, della restrizione più grave possibile dei diritti della difesa.
Pertanto, una restrizione simile deve rispondere a requisiti assai rigorosi per
non essere considerata una violazione manifesta e smisurata di tali diritti.
34 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce delle circostanze
concrete, se ciò avvenga nel caso di specie.
35 In tale contesto, le parti della causa principale hanno menzionato una
sentenza emessa il 9 novembre 2004 dal Tribunale federale (Svizzera) (causa
4P082/2004). Con questa sentenza, tale giudice ha respinto il ricorso proposto
dalla CIBC e dalla DaimlerChrysler contro una decisione del Tribunale d’appello
del Cantone Ticino (Svizzera), che aveva negato il riconoscimento e l’esecuzione
in Svizzera, nei confronti del sig. Gambazzi, delle decisioni della High Court,
perché contrarie all’art. 27, punto 1, della Convenzione di Lugano. Il Tribunale
federale ha dichiarato che l’esclusione del sig. Gambazzi dal procedimento
dinanzi alla High Court non era contraria all’ordine pubblico svizzero, ma ha
ritenuto che altre circostanze, cui il giudice del rinvio non ha fatto
riferimento nell’ambito del presente procedimento, giustificassero, tuttavia,
l’applicazione della clausola relativa all’ordine pubblico.
36 Conformemente alla dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli
Stati firmatari della Convenzione di Lugano, membri delle Comunità europee, è
opportuno che la Corte tenga debitamente conto dei principi contenuti in detta
sentenza del Tribunale federale e, in applicazione dell’art. 1 del protocollo
n. 2 sull’interpretazione uniforme di tale Convenzione, il giudice del rinvio
deve debitamente tener conto di questi principi.
37 A tale riguardo va rilevato che il Tribunale federale, al fine di
concretizzare la clausola dell’ordine pubblico, si richiama al diritto ad un
processo equo e al diritto al contraddittorio, principi cui la Corte stessa si è
riferita nella citata sentenza Krombach e che ha ricordato ai punti 27 e 28
della presente sentenza.
38 Per quanto concerne la valutazione concreta della contrarietà all’ordine
pubblico svizzero effettuata nella fattispecie nella citata sentenza del
Tribunale federale, va precisato che quest’ultima non può vincolare formalmente
il giudice del rinvio. Ciò è tanto più vero per il fatto che, nel caso di
specie, quest’ultimo giudice deve svolgere la sua valutazione con riferimento
all’ordine pubblico italiano.
39 Per assolvere la propria funzione interpretativa, quale ricordata al
punto 26 della presente sentenza, spetta tuttavia alla Corte precisare i
principi da essa definiti, indicando i criteri generali in base ai quali il
giudice del rinvio dovrà svolgere la sua valutazione.
40 A tal fine, occorre sottolineare che la questione della compatibilità
del provvedimento di esclusione adottato dal giudice dello Stato di origine con
l’ordine pubblico dello Stato richiesto deve essere valutata in relazione al
procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle
circostanze (v., in tal senso, sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood
IFSC, Racc. pag. I 3813, punto 68).
41 Ciò implica, nella fattispecie, che vengano prese in considerazione non
soltanto le condizioni in cui, al termine del procedimento dinanzi alla High
Court, sono state adottate le decisioni di quest’ultima, delle quali è richiesta
l’esecuzione, ma anche le condizioni in cui, in una fase precedente, sono stati
adottati il «disclosure order» e l’«unless order».
42 Per quanto concerne, anzitutto, il «disclosure order», spetta al giudice
del rinvio esaminare se, e in che misura, il sig. Gambazzi abbia avuto la
possibilità di essere sentito in una fase precedente alla sua emissione in
merito al suo oggetto e alla sua portata. Al giudice spetta altresì accertare
quali fossero i mezzi di impugnazione di cui il sig. Gambazzi disponeva, dopo
l’emissione di questo «disclosure order», al fine di chiederne la modifica o la
revoca. In tale contesto, è necessario stabilire se l’interessato abbia avuto la
possibilità di dedurre tutti gli elementi di fatto e di diritto che, a suo
parere, erano tali da suffragare la propria domanda, e se tali elementi abbiano
formato oggetto di un esame nel merito nel pieno rispetto del principio del
contraddittorio, ovvero se, al contrario, egli fosse legittimato soltanto a
sollevare questioni limitate.
43 Per quanto riguarda l’inottemperanza da parte del sig. Gambazzi al «disclosure
order», spetta al giudice del rinvio verificare se le ragioni dedotte dal sig. Gambazzi,
in particolare il fatto che la divulgazione delle informazioni richieste
l’avrebbe indotto a violare il segreto professionale cui è tenuto in quanto
avvocato e, dunque, a commettere un atto perseguibile penalmente, abbiano potuto
essere evocate nell’ambito di un procedimento giurisdizionale in
contraddittorio.
44 Quanto, poi, alla pronuncia dell’«unless order», il giudice del rinvio
deve esaminare se il sig. Gambazzi disponesse di garanzie procedurali tali da
assicurargli un’effettiva possibilità di contestare il provvedimento adottato.
45 Infine, riguardo alle decisioni della High Court, con le quali
quest’ultima ha statuito sulle domande dei ricorrenti come se il convenuto fosse
stato contumace, spetta al giudice del rinvio verificare se la fondatezza di
queste domande sia stata, in tale fase o in una fase precedente, oggetto di
esame e se il sig. Gambazzi, in tale fase o in una fase precedente, abbia avuto
la possibilità di esprimersi in materia e abbia avuto a disposizione un mezzo di
impugnazione.
46 Occorre sottolineare che dette verifiche, nei limiti in cui esse sono
volte soltanto ad identificare una violazione manifesta e smisurata del diritto
al contraddittorio, non possono comportare un controllo delle valutazioni nel
merito effettuate dalla High Court, poiché un controllo siffatto costituisce un
riesame del merito che è vietato espressamente dagli artt. 29 e 34, terzo comma,
della Convenzione di Bruxelles. Il giudice del rinvio deve limitarsi ad
individuare gli strumenti giuridici che erano a disposizione del sig. Gambazzi e
a verificare che quest’ultimo, nell’ambito di detti strumenti, abbia fruito
della possibilità di essere sentito, nel rispetto del contraddittorio e nel
pieno esercizio dei diritti della difesa.
47 In esito a tutti questi accertamenti, spetterà al giudice del rinvio
procedere ad una ponderazione di tali diversi elementi al fine di valutare se,
rispetto all’obiettivo di un’efficace amministrazione della giustizia perseguito
dalla High Court, l’esclusione del sig. Gambazzi dal procedimento risulti essere
una violazione manifesta e smisurata del suo diritto al contraddittorio.
48 Di conseguenza, occorre risolvere la questione pregiudiziale sottoposta
alla Corte dichiarando che l’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles
deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto può
tener conto, alla luce della clausola dell’ordine pubblico prevista da tale
articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle
domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente
costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un’ordinanza per non
aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza adottata precedentemente
nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione
globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale
provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e
smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa
all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa
all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché
dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica
d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere
interpretato nel modo seguente:
il giudice dello Stato richiesto può tener conto, alla luce della clausola
dell’ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello
Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il
convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal
procedimento con un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con
un’ordinanza adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento,
qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate
tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia
costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al
contraddittorio.
Firme