Il Consiglo di Stato pone un freno alla ''ridicola mania'' della necessaria esternalizzazione dei servizi pubblici
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 26 gennaio 2011 n. 552
Nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all’esterno determinati
servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di
accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per
anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus,
biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran
parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a
privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in
economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il discusso
conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime
comunitario di libera concorrenza. Né si vede per quali motivi un ente
locale debba rintracciare un’esplicita norma positiva per poter fornire
direttamente ai propri cittadini un servizio tipicamente appartenente
al novero di quelli per cui esso viene istituito.
Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso r.g.n. 5184/2010, proposto dal:
comune di San Clemente, in persona del sindaco in carica, rappresentato
e difeso dall'avv. Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso lo
studio Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
G.Paoli Elettroimpianti s.r.l., in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Lauteri e Leonardo
Limberti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via
Panama, 58;
per la riforma
della sentenza breve del T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, I, n.
00460/2010, resa tra le parti e concernente la gestione diretta del
servizio d’illuminazione votiva nei cimiteri comunali.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della G.Paoli Elettroimpianti
s.r.l.;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010, il
Consigliere di Stato Aldo SCOLA eD uditi, per le parti, gli avv.ti
Mancinelli e Lauteri;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) - Con ricorso notificato il 18.12.09 e depositato il 23.12.09 la
società originaria ricorrente impugnava la delib. G.c. n. 123 del 16
settembre 2009, avente ad oggetto "Indirizzo agli uffici per la
gestione diretta del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri
comunali" e relativi atti allegati, pubblicata all'albo pretorio il
successivo 3 novembre 2009, con cui era stato deciso di esercitare
nella forma dell’amministrazione diretta la gestione e la manutenzione
delle lampade votive all’interno dei cimiteri comunali, censurando il
tutto per violazione dell’art. 113, t.u.e.l., e dell’art. 23-bis, d.l.
n.. 112\2008, oltre che per difetto di motivazione e violazione dei
principi del giusto procedimento e del buon andamento della p.a..
La gestione dell’illuminazione votiva cimiteriale dovrebbe considerarsi
come un servizio pubblico a rilevanza economica: ai sensi dell’art.
23-bis, d.l. n. 112\2008, la modalità ordinaria di gestione dovrebbe
essere quella dell’affidamento mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica o, in via eccezionale, quella dell’affidamento a
società in house, ma giammai mediante la gestione diretta, forse
ammissibile in casi straordinari ma previa attenta e scrupolosa
motivazione, sulla base di un’analisi di mercato, dando adeguata
pubblicità alla scelta e chiedendo un parere all’Autorità garante della
concorrenza.
Il comune di San Clemente non si costituiva in giudizio e la vertenza
passava in decisione sulle sole conclusioni dell’impresa ricorrente,
all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione
dell’istanza cautelare, avendo i primi giudici ritenuto di dover
accogliere il ricorso con sentenza breve.
B) - L’art. 113, t.u.e.l., nella sua attuale formulazione, vigente
nella parte non in contrasto con l’art. 23-bis, d.l. n.. 112\2008, non
prevederebbe l’affidamento diretto come modalità di gestione di un
servizio pubblico a rilevanza economica, come quello in esame (cfr.
C.S., dec. n.1600/2008 e dec. 6049/2008).
Di fronte ad un chiaro dettato normativo, giustificato dalla necessità
di applicare la disciplina comunitaria ai servizi pubblici locali a
rilevanza economica, la scelta operata dal comune di San Clemente
appariva illegittima, con conseguente annullamento della deliberazione
impugnata, mediante pronuncia prontamente gravata dal comune
soccombente in prime cure per travisamento, data la differenza
riscontrabile tra gestione diretta (del comune) ed affidamento diretto
(ad altri soggetti), che il T.a.r. di Bologna non avrebbe colto, e per
violazione dell’art. 113, t.u.e.l., e del cit. art. 23-bis, d.l. n.
112/2008, conv. legge n. 133/2008, non essendo l’ente locale obbligato
a conferire a soggetti esterni il servizio in questione (come pure
tutti quelli istituzionali a rilevanza economica, come illuminazione
pubblica, assistenza, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus,
biblioteche, impianti sportivi, ecc.: cfr. C.S., sezione V, dec. n.
1600/2008), salvo che voglia farlo mediante procedure ad evidenza
pubblica e salva, in subordine, la possibile incostituzionalità della
richiamata normativa per contrasto con gli artt. 97, 112 e 114, Cost.
(concernenti il buon andamento della p.a., la gestione dei pubblici
servizi locali e l’autonomia organizzativa dei comuni), ove
diversamente interpretata.
C) - La Paoli Elettroimpianti appellata si costituiva in giudizio ed
eccepiva (ferma la possibilità di un affidamento diretto a società di
capitali interamente pubbliche e partecipate dall’ente locale)
l’equipollenza dei termini affidamento diretto e gestione diretta (in
economia); il pregiudizio prospettabile per il mercato dei servizi
pubblici a rilevanza economica (v. delib. Autorità garante per la
concorrenza ed il mercato 16 ottobre 2008); l’infondatezza della
dedotta questione di costituzionalità (cfr. Corte cost., sentenza n.
272/2004, pur dichiarante l’incostituzionalità dell’art. 113-bis,
t.u.e.l.),
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in
decisione.
DIRITTO
I) - L’appello è fondato e va accolto, avendo i primi giudici ignorato
la distinzione tra gestione diretta (sempre praticabile dall’ente
locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno
finanziario, come nella specie: poche migliaia di euro all’anno) ed
affidamento diretto, postulante la scelta di attribuire la gestione di
un servizio all’esterno del comune interessato, il che non può accadere
se non mediante gara ad evidenza pubblica.
Infatti, nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all’esterno
determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case
di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare
per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus,
biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran
parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a
privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in
economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il discusso
conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime
comunitario di libera concorrenza.
Né si vede per quali motivi un ente locale debba rintracciare
un’esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri
cittadini un servizio tipicamente appartenente al novero di quelli per
cui esso viene istituito; nella specie, la disciplina legislativa sopra
richiamata non contiene alcun divieto esplicito né implicito in tal
senso.
II) - Il cit. art. 23-bis recita, ai commi 2 e 3: "Il conferimento
della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione
che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le
quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione
del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso
al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale
interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione
cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della
disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e
di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.".
III) - Appartiene, in realtà, alla dimensione dell’inverosimile
immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire
direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva
cimiteriale, esigente solo l’impegno periodico di una persona e la
spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l’esborso sarebbe
notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le
formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il
che basta ad avanza per togliere fondamento all’impugnata pronuncia
semplificata (come pure alle dedotte questioni di costituzionalità,
pertinenti proprio al buon andamento della p.a., alla gestione dei
pubblici servizi locali ed all’autonomia organizzativa dei comuni:
esigenze pienamente soddisfatte dall’interpretazione qui favorita ed
armonicamente inquadrabile pure in una prospettiva comunitaria), che va
dunque riformata, respingendo il ricorso di primo grado, con salvezza
degli atti ivi impugnati ed a spese ed onorari del doppio grado di
giudizio interamente compensati per giusti motivi tra le parti in
causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie
l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza breve, respinge il
ricorso di prima istanza, a spese ed onorari del doppio grado di
giudizio integralmente compensati tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre
2010, con l'intervento dei giudici:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011